STAFF può erogare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (Staff Leasing), che consente di fornire personale senza la definizione di un termine nel contratto di fornitura stipulato con l’Azienda, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 81/2015, capo IV, art. 31.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’Utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto.

Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Il ricorso allo staff leasing (contratto di somministrazione a tempo indeterminato) è obbligatorio per l’inserimento di lavoratori assunti dall’Agenzia per il Lavoro con contratto di apprendistato ai sensi d.lgs. 81/2015, capo V. L’Utilizzatore non può recedere dal contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato prima della scadenza del periodo di apprendistato, fermo restando l’ipotesi di recesso per giusta causa o giustificato motivo (CCNL delle APL del 7.04.2014, art. 26).

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